LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234
COFINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI – vengono stabilite le modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dalla UE per il periodo di programmazione 2021/2027;
FONDO INFRASTRUTTURE SUD – è istituito un fondo per superare il divario infrastrutturale tra le aree del Sud Paese, con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033;
DECONTRIBUZIONE SUD – si estende sino al 2029 l’applicazione dell’esonero contributivo parziale (cd. Decontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI – è prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;
FONDO SVILUPPO E COESIONE – è prevista la dotazione aggiuntiva di 50 miliardi al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027;
ASSUNZIONI PA – si autorizzano le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato per la gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione;
ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE – si promuove la costituzione di Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa;
ENTI AREA VASTA SICILIA – è incrementato di 10 milioni di euro il contributo (di 80 milioni di euro) assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019, agli enti di area vasta della regione siciliana, liberi consorzi di comuni e città metropolitane
Sono previste le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:
n. 330 magistrati ordinari che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,
n. 3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria;
n. 200 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
n. 80 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
Sono altresì previsti interventi sulla disciplina delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento ( incentivi economici)
n. 100 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente all’Area III con qualifica di funzionario giuridico pedagogico, la dotazione organica dell’amministrazione penitenziaria:
n. 1.080 unità a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi da impiegare nelle attività di eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna;
incremento delle risorse del FUA (Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero della giustizia),di 6 milioni per il 2021, 8, 4 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2023;
stanziamento di 25 milioni di euro per l’ampliamento e l’ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari e stanzia 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all’art. 35-ter dell’Ordinamento penitenziario.
istituito un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), per finanziare la predisposizione di case famiglia protette dove consentire a donne incinta o madri di prole di età non superiore a 6 anni, di scontare la pena degli arresti domiciliari
Incremento 1 milione di euro, a decorrere dal 2021 del Fondo per la prevenzione dell’usura
Incremento di 2 milioni di euro per il 2021 e il 2022 il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, al fine di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di vulnerabilità e di un ulteriore milione di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa per rafforzare la rete di assistenza alle vittime di reato;
Inoltre, autorizza la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 allo scopo di implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all’interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva
Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale sull’identità di genere e sulla disabilità;
è modificata la disciplina volta a regolare l’affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22 Brennero-Modena, finalizzate a rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria uscente dell’A22. Si proroga, inoltre, dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione relativi all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e si prevede che il versamento degli importi dovuti per l’anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura, anziché in un’unica soluzione ed entro il 31 dicembre 2020, può avvenire in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno 2021 e 30 aprile 2022;
è istituito un Fondo con dotazione di 500 mila euro per l’anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificate nel corso dell’anno 2020 interruzioni alla viabilità causate da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale;
nelle more dell’adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della SS. 4 Via Salaria per il tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, si autorizza la spesa di euro 2 milioni nell’anno 2021 per l’effettuazione da parte di ANAS s.p.a. degli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62;
È prevista che la proprietà dell’area e delle opere realizzate per il complesso sportivo “Città dello Sport”, attualmente di proprietà dell’Università Tor Vergata di Roma, passi all’Agenzia del demanio, con atto da stipulare entro il 31 marzo 2021, e che per la manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell’area trasferita sono assegnati 3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023 all’Agenzia del demanio;
È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il coordinamento, attraverso un apposito tavolo istituzionale, degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l’anno 2025, con il compito di definire gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale. La realizzazione degli interventi realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, è subordinata alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità per la loro attuazione;
Riguardo alle Olimpiadi invernali del 2026 (MilanoCortina) sono introdotte norme volte ad accelerare le procedure autorizzative. E’ altresì autorizzata una spesa di 45 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la realizzazione delle opere legate all’impiantistica sportiva delle Olimpiadi invernali 2026, nelle Regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
è modificata la disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, provvedendosi in particolare alla proroga dell’applicazione della detrazione al 110% (cd. Superbonus) al 30 giugno 2022, con ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 per i lavori che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo Sicurezza delle infrastrutture stradali Opere infrastrutturali connesse a specifici eventi Materia edilizia Proroga del superbonus 110% 40;
si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari in materia di edilizia scolastica:
è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la morosità incolpevole, volto a contrastare il disagio abitativo;
ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI (comma 25) – estensione all’anno 2022 dell’esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
BONUS VERDE (comma 38) –
la proroga al 2024 della detrazione fiscale della sistemazione a verde di aree scoperte
private di edifici esistenti, di impianti di irrigazione e di altri interventi di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017
FONDO INDIGENTI ( comma 719), rifinanziamento del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, per 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
LAVORATORI PESCA (commi 123, 124), erogazione per il 2022 dell’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di
sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo
obbligatorio e non obbligatorio.
CISOA (commi 217, 218), estensione del trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non
prestate, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (CISOA),
anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in
acque interne e lagunari e detta disposizioni in ordine al conguaglio o alla richiesta di
rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato
XILELLA (comma 325), autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 per sostenere le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della Xylella
fastidiosa
PRODOTTI AGROALIMENTARI (commi 826,827),
istituzione, presso il MIPAAF, del “Fondo per la valorizzazione dei prodotti
agroalimentari tradizionali e certificati”, con una dotazione di 1 milione di euro l’anno
SPECIE ESOTICHE INVASIVE ( comma 502), istituzione, presso il MiTe di un “Fondo per il
controllo delle specie esotiche invasive”, con una dotazione finanziaria di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024
DIVIETO ANIMALI DA PELLICCIA (commi 980-984), previsione del divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, cani procione e cincillà e di animali di qualsiasi specie utilizzati per
ricavarne pelliccia e l’istituzione, presso il MIPAFF, di un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 volto a indennizzare gli
allevamenti di animali da pelliccia
FONDO DANNI CATASTROFALI (commi 515-519), istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022
GIOVANI AGRICOLTORI (comma 520), proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 del termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per poter fruire della disposizione che prevede per un periodo massimo di 24 mesi l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli
professionali, con età inferiore a quarant’anni
FINANZIAMENTI ISMEA (comma 521-526), autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all’ISMEA per l’effettuazione di interventi finanziari in società che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, della pesca e dell’acquacoltura soggetti alla politica comune dell’agricoltura e
della pesca dell’UE nonché dei beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole
cosiddette connesse. Si autorizza, inoltre, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022, per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo,
agroalimentare e della pesca. Si estende poi l’applicazione delle misure in favore dello
sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Si incrementa altresì di 5
milioni per il 2022 il Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità
femminile in agricoltura. Si prevedono poi 15 milioni di euro, per il 2022, per finanziare attività in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del
ricambio generazionale. Si istituisce, infine, nello stato di previsione del MIPAAF, un
VINI DOP E IGC ( COMMI 842, 843),
concessione di un contributo di 1 milione di euro per il 2022 a favore
dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che
investano in più moderni sistemi digitali
INDUSTRIA CARNE ( 527, 528),
estensione al 2022 dell’innalzamento della percentuale massima di compensazione
IVA, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina, fissata in misura non superiore al 9,5%. Stanziamento non inferiore a 30 milioni di euro dello per
l’anno 2022 del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura a misure in favore della filiera delle carni
VIGILANZA PESCA ( comma 529), autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, da iscrivere
nello stato di previsione del MIPAAF, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto-
Guardia costiera l’esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione,
vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate
STRATEGIA FORESTALE (comma 530),
istituzione – presso il MIPAAF – di un fondo per dare attuazione alla Strategia
forestale nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032
PATRIMONI CULTURALI ( commi 865-867),
istituzione, presso il MIPAFF, del Fondo per la valorizzazione internazionale dei
patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022
PASTICCERIA ( commi 868, 869 ), istituzione, presso il MIPAAF, del Fondo per il sostegno dell’enogastronomia e della pasticceria italiana, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022 e 2023
PIANTE AROMATICHE ( commi 865-867)
l’istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo delle
colture di piante aromatiche e officinali biologiche con una dotazione di 500.000
FILIERA APISTICA ( commi 859-862), incremento del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta in guscio di 12,75 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024
IMPIANTI IPPICI (commi 870, 871),
istituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per garantire il funzionamento
degli impianti ippici di recente apertura, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022 e 4 milioni di euro per il 2023
FONDO MONTAGNE (commi 593-596),
istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie, del «Fondo per lo sviluppo delle
montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022 e 200
milioni di euro a decorrere dal 2023
SUGHERO (commi 893-895), introduzione di disposizioni volte a tutelare il sughero estratto in Italia e istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un apposito Fondo, con una dotazione di 150.000 euro, per l’anno 2022 volto al finanziamento delle attività di monitoraggio dell’insetto nocivo Coreabus undatus
è elevato il limite di spesa da 16 a 24 milioni per assicurare le collaborazioni attivate dal MIBACT per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli Uffici periferici (e non più solo delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio), nelle more dei concorsi per profili tecnici già autorizzati;
è prevista l’estensione al 2021 e al 2022 delle disposizioni che consentono agli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi istituti e luoghi;
È prorogata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per il MIBACT di avvalersi della società ALES per attività di accoglienza e vigilanza negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché, ora, per attività di supporto tecnico amministrativo e contabile. A tal fine, si autorizza la spesa di € 5,1 mln per il 2021 e di € 5,6 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;
È prorogato di 6 mesi (dal 31 dicembre 2020) il periodo massimo per i contratti a tempo determinato con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura. A tal fine, si autorizza la spesa di € 0,5 milioni;
È differito al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno già presentato il piano di risanamento; si consente la presentazione del medesimo piano alle restanti fondazioni, stabilendo per le medesime il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario; si proroga al 31 dicembre 2022 – ovvero, con riferimento ai nuovi piani di risanamento, al 31 dicembre 2023 – il termine per l’esercizio delle funzioni del Commissario straordinario nominato per il risanamento. Ai fini indicati, si autorizza la spesa di € 40,1 mln per il 2021 e di € 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
È incrementato da 400 a 640 milioni annui l’importo minimo degli introiti erariali derivanti dalle attività del settore destinato ad alimentare annualmente la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. Inoltre, sono innalzate al 40% le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione;
È autorizzata la spesa di € 10 mln per il 2021, € 15 mln per il 2022 ed € 5 mln a decorrere dal 2023 finalizzata a consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l’esercizio della facoltà di acquistare in via prelazione i beni culturali;
Sono incrementate di € 2,5 mln annui, a decorrere dal 2021, le risorse del Fondo per il diritto di prestito pubblico, per assicurare la remunerazione dei prestiti eseguiti dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici (ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti);
È autorizzata la spesa di € 25 mln per il 2021 e di € 20 mln per il 2022 per il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19;
è incrementato di € 1 mln per il 2021 il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei ai fini della digitalizzazione del patrimonio, della progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione, nonché della predisposizione di programmi di didattica e-learning;
È incrementata di € 150 mln la spesa per il 2021 per l’assegnazione della c.d. Card cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021 e, al contempo, si dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici;
È incrementata da 1 a 11 milioni per il 2021 e il 2022 l’autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact al fine di rafforzare l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
È prevista l’istituzione, presso il MIBACT, dell’Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell’UNESCO, al fine di razionalizzare gli interventi di tutela e valorizzazione dello stesso. A tal fine, si autorizza una spesa di € 0,5 mln annui a decorrere dal 2021;
È istituito il Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz, con una dotazione di € 3 mln per il 2021. I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento sono definiti da un apposito bando emanato dal MIBACT;
È previsto un Fondo per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno con una dotazione di € 1,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023. Il Fondo è finalizzato a consentire, ai cittadini italiani residenti all’estero, che attestino la loro iscrizione all’AIRE, l’ingresso gratuito della rete dei musei delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica.
è istituito presso la Presidenza del Consiglio un Fondo, con una dotazione di € 4 mln per il 2021, per la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico, anche per la loro fruizione pubblica;
è autorizzata la spesa di € 1,3 mln per ciascuno degli anni 2021-2023, al fine consentire le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe;
è assegnato alla Fondazione Libri italiani accessibili (LIA) un contributo aggiuntivo di € 100.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e un contributo (stabile) di € 300.000 annui a decorrere dal 2023, al fine di garantire l’accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull’accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza;
È prevista, dal 1° gennaio 2021, la trasformazione dell’Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni (detenute dal MEF) e si autorizza un aumento di capitale pari a € 10 mln nel 2021;
È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per le piccole e medie imprese creative, con una dotazione di € 20 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
sono esentate dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse (fra l’altro) al settore degli spettacoli;
è istituito un Fondo, con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare;
è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza;
È previsto un piano per l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia pari a 4.535 unità (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri;
È istituito un Fondo, con una dotazione annua di 50 milioni di euro,- per la retribuzione dei servizi esterni, ovvero delle attività operative al di fuori dell’ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all’emergenza sanitaria COVID ;
Riguardo al dispositivo “Strade sicure” è prorogato il contingente di personale delle Forze armate pari a: – 7.050 unità fino al 30 giugno 2021: – 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022; – 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. E’ altresì prorogato, fino al 31 gennaio del 2021, il contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del citato dispositivo “Strade sicure”;
al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale è autorizzata l’assunzione di personale operaio a tempo indeterminato presso l’Arma dei Carabinieri, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità;
il Ministero della Difesa è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2021-2023, di 431 unità di personale civile non dirigenziale, finalizzate ad assicurare le funzioni e l’efficienza dell’area produttiva e industriale della Difesa, con particolare riferimento agli arsenali e agli stabilimenti industriali e potenziare le realtà produttive locali;
sono stanziati 7,6 milioni di euro per garantire la corresponsione, a decorrere dall’anno 2021, dell’indennità per incarichi di comando a tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell’organizzazione territoriale
Sono stanziati 2 milioni di euro per l’anno 2021 a favore della Scuola Interforze per la Difesa (NBC) al fine di incrementarne le capacità operative e potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR);
È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine assicurare alle Capitanerie di porto l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero;
è autorizzata, per il 2021, la spesa di 3.600.000 euro per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze volte alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing practices -GMP) secondo le direttive dell’Unione europea e di euro 700.000 per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale e garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento;
Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali, con una dotazione 800 milioni per il 2021, 750 milioni per il 2022 e 500 milioni per il 2023 sul capitolo 3006 (MEF) e al finanziamento di alcuni programmi pluriennali della Difesa (MISE).
è istituito il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile“, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile. E’ inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo;
è istituito il Fondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l’obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore;
è istituito il Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
è istituito il Fondo per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificate nel corso dell’anno 2020 interruzioni alla viabilità causate da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, con dotazione di 500 mila euro per l’anno 2021;
è istituito il Fondo emergenziale, con una dotazione di 3.800 milioni di euro per il 2021, per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
è incrementato di 145 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, per l’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto “Fondo 394/1981”;
è attribuito all’Unione industriale biellese di un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e le attività di ricerca e sviluppo del settore;
è prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno l’operatività della misura sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia“), nonché il prolungamento da 10 a 15 anni – su richiesta dell’interessato – della durata dei finanziamenti concessi dal Fondo per le piccole e medie imprese, senza valutazione e con garanzia al 100 per cento, in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;
è prevista la sospensione fino al 31 gennaio 2021 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021;
è estensa la disciplina delle cartolarizzazioni dei crediti contenuta nella legge n. 130 del 1999 alle operazioni che prevedono la concessione di finanziamenti;
è prevista la possibilità per le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia, nonché le società che svolgono le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 ai benefici di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 previsti dall’articolo 56 del decreto-legge n.18 del 2020 (cd. Cura Italia) e all’intervento del fondo centrale di garanzia PMI ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. decreto Liquidità) (comma 231);
è prevista l’estensione dell’operatività della garanzia SACE a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), cui sono concesse garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro. Fino al 28 febbraio 2021 le garanzie a favore delle imprese cd. “mid cap” continuano a essere concesse dal Fondo di garanzia PMI ;
è incrementato il Fondo per la crescita sostenibile per un importo di 140 milioni di euro per l’anno 2021, di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012. La norma demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e nelle aree di crisi non complessa;
è previsto il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”, con misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volte alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti;
è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l’autorizzazione di spesa per il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata;
è prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID;
è prorogata al 30 giugno 2021 della norma che autorizza SACE S.p.A. a concedere – in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all’esercizio del ramo credito – una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020
è prevista la dotazione annua di 800.000 euro, a partire dal 2021, a favore dell’Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile;
è previsto il rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse sono destinate alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. “Nuova Marcora“), nonché la modifica alla disciplina di sostegno al credito alla cooperazione, per cui le società finanziarie partecipate dal MISE che operano interventi finanziari di sostegno allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative possono essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione dei fondi, affidati ad enti o amministrazioni pubbliche aventi la finalità di sostenere l’occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative e di lavoro sociali ;
Sono prorogate al 30 giugno 2021 alcune delle misure di aiuto (vedi crediti di imposta) previste dall’articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020;
è prevista la possibilità per gli operatori di finanza mutualistica e solidale costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente e adeguatamente patrimonializzati di erogare credito alle microimprese che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti ai fini dell’esclusione dalla disciplina sul fallimento e dal concordato preventivo, dalla legge fallimentare;
nei casi di sospensione degli obblighi in tema di perdita del capitale sociale in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, la proroga del termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo al quinto esercizio successivo;
è prevista la possibilità, nell’ambito del Fondo crescita sostenibile, di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi;
è previsto l’ampliamento fino a 84 mesi dei termini di restituzione dei mutui agevolati concessi da Invitalia, anche se sia stata già disposta la risoluzione del contratto, purché non siano state avviate procedure di contenzioso;
è previsto l’incremento della dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri
è previsto il rifinanziato di 3 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo a sostegno del Venture capital, al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione, ovvero a contenuto di innovazione tecnologica;
è previsto l’incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, destinato al finanziamento degli accordi per l’innovazione, sottoscritti dal MISE con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti per sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionali
è prevista l’attivazione di una procedura per la stipula di un accordo del MISE con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l’utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto;
è prevista una autorizzazione di spesa di 0,5 milioni per l’anno 2021 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione nell’ambito del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management;
è istituita la “Fondazione per il futuro delle città” (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia;
È prevista, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0, l’estensione fino al 31 dicembre 2022 a disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo;
è prorogato sino al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI);
al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale, è concessa la possibilità al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica);
è estesa la platea dei beneficiari della misura agevolativa denominata “Resto al Sud“, volta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevata da 45 a 55 anni la loro età massima;
è istituito il Fondo per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca e trasferimento tecnologico e all’implementazione dell’offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, con una dotazione complessiva di € 60 mln per il triennio 2021-2023;
È prevista la proroga per il 2021 e il 2022 della possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi;
È prevista la proroga per il biennio 2021-2022 della possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica con rilevanti problematiche occupazionali di richiedere un ulteriore periodo di CIGS. È altresì previsto lo stanziamento di ulteriori 180 mln di euro per la prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nel 2021 nelle aree di crisi industriale complessa;
È istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per il 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura fmanziaria;
Sono prorogati per un massimo di 12 settimane i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga;
È prevista la concessione della Cassa integrazione salariale per operai agricoli per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, per un massimo di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
È riconosciuto un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro un determinato limite di spesa per il 2021, per una durata massima di 90 giorni e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021;
È esteso lo sgravio contributivo triennale attualmente previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età effettuate nel 2020 per il biennio 2021-2022. Nel contempo, aumenta la misura del predetto sgravio dal 50 al 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui, ed eleva da tre a quattro anni la sua durata limitatamente alle assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
in via sperimentale per il biennio 2021-2022, è esteso a tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro;
è riconosciuto anche per il 2021 l’esonero totale dal versamento dell’accredito contributivo presso l’AGO previsto per il 2020 in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant’anni, per un periodo massimo di 24 mesi e con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020 attualmente previsto);
è riconosciuto, per il biennio 2021-2022, per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Tale esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 50 mln di euro per ciascuno dei predetti anni attraverso l’istituzione di un apposito Fondo;
è esteso sino al 2029 l’applicazione dell’esonero contributivo parziale (cd. Decontribuzione Sud), in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
è istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, nonché dai medici, dagli infermieri e dagli altri operatori sanitari, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021;
è prorogato al 31 marzo 2021 il vigente divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga;
è prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta – pur in assenza di una causale;
è disposta l’autorizzazione di una spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento;
sono rifinanziate per il 2021, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
è prevista per il 2021 l’indennità per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, attraverso un rifinanziamento, rispettivamente, di 12 e di 7 mln di euro per il 2021;
è riconosciuta per gli anni dal 2021 al 2023 l’indennità in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS è dovuta nella misura dello 0,48 per cento (in luogo dello 0,09 attualmente previsto);
è introdotta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
è riconosciuto, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2021, un contributo in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale, pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all’emergenza COVID-19;
È prorogata per il 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 previsti dalla normativa vigente) o, ricorrendo determinate condizioni, con almeno 250 unità;
È prevista l’erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e attraverso il Fondo vittime amianto di una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta;
È estesa a tutti i lavoratori della regione Campania, fino al 31 dicembre 2021, l’indennità riconosciuta i lavoratori di aree di crisi complessa;
È istituito il Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU”, con una dotazione pari a 500 milioni di euro nel 2021, da utilizzare per l’istituzione di un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (GOL), finalizzato all’inserimento occupazionale e per il riconoscimento dell’assegno di ricollocazione in favore di soggetti che si trovino in determinate condizioni;
È incrementata l’autorizzazione di spesa per il finanziamento del Reddito di cittadinanza. Dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall’INPS, il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica per la quota parte di spettanza;
Riguardo alle politiche per le donne è previsto l’incremento di 50 mln di euro per il 2021 della dotazione del Fondo per le politiche della famiglia, al fine di favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici; l’incremento per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per sostegno alle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà; è altresì autorizzata la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 allo scopo di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all’interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva; è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022;
È prorogato per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, la cui durata è elevata da 7 a 10 giorni. Il congedo è esteso anche ai casi di morte perinatalei;
È esteso dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 il periodo delle previsioni normative che riconoscono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in particolari condizioni di rischio debitamente certificato, già previsto fino al 15 ottobre 2020 (lavoratori fragili), nonché il diritto dei medesimi lavoratori allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, attualmente previsto fino al 31 dicembre 2020;
È incrementato di 500 mila euro per il 2021 del Fondo politiche per la famiglia per il finanziamento di interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio;
Sono incrementate di 55 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (sistema duale);
È autorizzato lo stanziamento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 in favore dell’ANPAL Servizi S.p.a;
È autorizzato lo stanziamento per il 2021 di ulteriori risorse pari a 15 milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato;
è stabilizzata la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro;
è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia;
è prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3;
è prevista per l’anno 2021 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021 non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro;
Per i cd. lavoratori impatriati e peri soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020, è prevista la possibilità di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato;
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;
È stabilito che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazioni;
È modificata la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) ( vedi settore edilizia);
È costituita una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche;
È elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione Irpef pari al 19%;
È assegnato un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo;
la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d’imposta, presumendosi altrimenti l’esercizio di impresa a fini fiscali;
Sono sospesi fino al 28 febbraio 2021 di versamenti d’imposta, contributi previdenziali e ritenute d’acconto per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
È prorogata al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento e assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto;
Riguardo ai ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, è consentita la riduzione dal 26 al 12,5 per cento della ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale;
È prevista dal 1° gennaio 2021 la detassazione del 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più; attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
È estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
È prevista, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Alle imprese che avviano un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES è concessa la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, anche per i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile;
È prevista l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, per le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, nonché le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
È previsto che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito;
la società Sport e Salute S.p.a. è inserita nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
È prevista la proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento;
È previsto l’aumento dal 40 al 100 per cento dell’anticipo sull’indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR che può essere corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in attesa della predisposizione del piano di riparto, a condizione che ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati
a decorrere dall’anno 2021, è prevista la riduzione a metà dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tali immobili la TARI o l’equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi;
È prevista l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;
È prevista la modifica dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), nel senso di escludere dall’applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni;
in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è precisato che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze;
è prorogata di un anno, per le popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;
È prorogata, per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi del 2012, l’esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici Centro Italia 2016, l’esenzione IMU è prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, sono disapplicati il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva e la riduzione del 15 per cento dei canoni per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la facoltà di rinegoziazione con riferimento ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi;
Sono previsti i criteri di ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, in favore dei militari della Guardia di finanza. E’ altresì incrementato il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui, nonché è prevista una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza;
È previsto l’affidamento all’Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti;
È prevista la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall’IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta;
È prevista la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro;
È data la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato;
si estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021;
è previsto l’obbligo per il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata;
è introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali;
è previsto un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l’Agenzia delle entrate a procedere all’assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1;
è prevista la revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione;
sono previste condizioni più stringenti in merito alla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa;
è modificata la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. E’ chiarito, altresì, che le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale;
è posticipata di 24 mesi, fino al 31 marzo 2023, la scadenza del termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo;
è ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante;
si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta;
si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell‘ IRAP;
è chiarito che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto;
È introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021
Sono abrogate le seguenti imposte: a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (commi 628-630); l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer;
Sono istituiti i seguenti crediti d’imposta:
credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
è esteso il credito d’imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
è prorogato al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
è prorogato per le annualità 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato;
è istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine, cd. PIR PMI, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti;
è prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017;
sono prorogati al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, è prevista la possibilità per il soggetto risultante dall’operazione straordinaria di trasformare in credito d’imposta una quota di attività;
è istituito un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nel limite di 100.00 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private;
è previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale;
è esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Inoltre, per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021;
è prorogato al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, del credito d’imposta in formazione 4.0;
è istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili;
il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. Si anticipa quindi il termine per esercitare l’opzione della cessione del credito al 30 giugno 2021.
è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia;
è prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3;
è prevista per l’anno 2021 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021 non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro;
Per i cd. lavoratori impatriati e peri soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020, è prevista la possibilità di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato;
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;
È stabilito che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazioni;
È modificata la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) ( vedi settore edilizia);
È costituita una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche;
È elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione Irpef pari al 19%;
È assegnato un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo;
la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d’imposta, presumendosi altrimenti l’esercizio di impresa a fini fiscali;
Sono sospesi fino al 28 febbraio 2021 di versamenti d’imposta, contributi previdenziali e ritenute d’acconto per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
È prorogata al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento e assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto;
Riguardo ai ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, è consentita la riduzione dal 26 al 12,5 per cento della ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale;
È prevista dal 1° gennaio 2021 la detassazione del 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più; attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
È estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
È prevista, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Alle imprese che avviano un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES è concessa la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, anche per i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile;
È prevista l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, per le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, nonché le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
È previsto che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito;
la società Sport e Salute S.p.a. è inserita nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
È prevista la proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento;
È previsto l’aumento dal 40 al 100 per cento dell’anticipo sull’indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR che può essere corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in attesa della predisposizione del piano di riparto, a condizione che ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati
a decorrere dall’anno 2021, è prevista la riduzione a metà dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tali immobili la TARI o l’equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi;
È prevista l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;
È prevista la modifica dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), nel senso di escludere dall’applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni;
in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è precisato che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze;
è prorogata di un anno, per le popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;
È prorogata, per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi del 2012, l’esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici Centro Italia 2016, l’esenzione IMU è prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, sono disapplicati il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva e la riduzione del 15 per cento dei canoni per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la facoltà di rinegoziazione con riferimento ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi;
Sono previsti i criteri di ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, in favore dei militari della Guardia di finanza. E’ altresì incrementato il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui, nonché è prevista una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza;
È previsto l’affidamento all’Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti;
È prevista la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall’IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta;
È prevista la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro;
È data la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato;
si estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021;
è previsto l’obbligo per il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata;
è introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali;
è previsto un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l’Agenzia delle entrate a procedere all’assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1;
è prevista la revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione;
sono previste condizioni più stringenti in merito alla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa;
è modificata la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. E’ chiarito, altresì, che le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale;
è posticipata di 24 mesi, fino al 31 marzo 2023, la scadenza del termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo;
è ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante;
si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta;
si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell‘ IRAP;
è chiarito che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto;
È introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021
Sono abrogate le seguenti imposte: a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (commi 628-630); l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer;
Sono istituiti i seguenti crediti d’imposta:
credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
è esteso il credito d’imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
è prorogato al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
è prorogato per le annualità 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato;
è istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine, cd. PIR PMI, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti;
è prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017;
sono prorogati al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, è prevista la possibilità per il soggetto risultante dall’operazione straordinaria di trasformare in credito d’imposta una quota di attività;
è istituito un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nel limite di 100.00 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private;
è previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale;
è esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Inoltre, per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021;
è prorogato al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, del credito d’imposta in formazione 4.0;
è istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili;
il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. Si anticipa quindi il termine per esercitare l’opzione della cessione del credito al 30 giugno 2021.
è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia;
è prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3;
è prevista per l’anno 2021 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021 non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro;
Per i cd. lavoratori impatriati e peri soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020, è prevista la possibilità di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato;
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;
È stabilito che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazioni;
È modificata la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) ( vedi settore edilizia);
È costituita una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche;
È elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione Irpef pari al 19%;
È assegnato un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo;
la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d’imposta, presumendosi altrimenti l’esercizio di impresa a fini fiscali;
Sono sospesi fino al 28 febbraio 2021 di versamenti d’imposta, contributi previdenziali e ritenute d’acconto per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
È prorogata al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento e assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto;
Riguardo ai ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, è consentita la riduzione dal 26 al 12,5 per cento della ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale;
È prevista dal 1° gennaio 2021 la detassazione del 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più; attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
È estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
È prevista, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Alle imprese che avviano un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES è concessa la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, anche per i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile;
È prevista l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, per le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, nonché le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
È previsto che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito;
la società Sport e Salute S.p.a. è inserita nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
È prevista la proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento;
È previsto l’aumento dal 40 al 100 per cento dell’anticipo sull’indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR che può essere corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in attesa della predisposizione del piano di riparto, a condizione che ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati
a decorrere dall’anno 2021, è prevista la riduzione a metà dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tali immobili la TARI o l’equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi;
È prevista l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;
È prevista la modifica dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), nel senso di escludere dall’applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni;
in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è precisato che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze;
è prorogata di un anno, per le popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;
È prorogata, per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi del 2012, l’esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici Centro Italia 2016, l’esenzione IMU è prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, sono disapplicati il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva e la riduzione del 15 per cento dei canoni per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la facoltà di rinegoziazione con riferimento ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi;
Sono previsti i criteri di ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, in favore dei militari della Guardia di finanza. E’ altresì incrementato il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui, nonché è prevista una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza;
È previsto l’affidamento all’Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti;
È prevista la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall’IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta;
È prevista la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro;
È data la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato;
si estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021;
è previsto l’obbligo per il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata;
è introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali;
è previsto un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l’Agenzia delle entrate a procedere all’assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1;
è prevista la revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione;
sono previste condizioni più stringenti in merito alla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa;
è modificata la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. E’ chiarito, altresì, che le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale;
è posticipata di 24 mesi, fino al 31 marzo 2023, la scadenza del termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo;
è ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante;
si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta;
si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell‘ IRAP;
è chiarito che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto;
È introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021
Sono abrogate le seguenti imposte: a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (commi 628-630); l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer;
Sono istituiti i seguenti crediti d’imposta:
credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
è esteso il credito d’imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
è prorogato al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
è prorogato per le annualità 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato;
è istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine, cd. PIR PMI, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti;
è prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017;
sono prorogati al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, è prevista la possibilità per il soggetto risultante dall’operazione straordinaria di trasformare in credito d’imposta una quota di attività;
è istituito un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nel limite di 100.00 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private;
è previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale;
è esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Inoltre, per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021;
è prorogato al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, del credito d’imposta in formazione 4.0;
è istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili;
il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. Si anticipa quindi il termine per esercitare l’opzione della cessione del credito al 30 giugno 2021.
è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia;
è prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3;
è prevista per l’anno 2021 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021 non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro;
Per i cd. lavoratori impatriati e peri soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020, è prevista la possibilità di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato;
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;
È stabilito che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazioni;
È modificata la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) ( vedi settore edilizia);
È costituita una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche;
È elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione Irpef pari al 19%;
È assegnato un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo;
la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d’imposta, presumendosi altrimenti l’esercizio di impresa a fini fiscali;
Sono sospesi fino al 28 febbraio 2021 di versamenti d’imposta, contributi previdenziali e ritenute d’acconto per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
È prorogata al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento e assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto;
Riguardo ai ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, è consentita la riduzione dal 26 al 12,5 per cento della ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale;
È prevista dal 1° gennaio 2021 la detassazione del 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più; attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
È estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
È prevista, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Alle imprese che avviano un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES è concessa la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, anche per i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile;
È prevista l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, per le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, nonché le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
È previsto che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito;
la società Sport e Salute S.p.a. è inserita nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
È prevista la proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento;
È previsto l’aumento dal 40 al 100 per cento dell’anticipo sull’indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR che può essere corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in attesa della predisposizione del piano di riparto, a condizione che ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati
a decorrere dall’anno 2021, è prevista la riduzione a metà dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tali immobili la TARI o l’equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi;
È prevista l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;
È prevista la modifica dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), nel senso di escludere dall’applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni;
in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è precisato che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze;
è prorogata di un anno, per le popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;
È prorogata, per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi del 2012, l’esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici Centro Italia 2016, l’esenzione IMU è prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, sono disapplicati il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva e la riduzione del 15 per cento dei canoni per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la facoltà di rinegoziazione con riferimento ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi;
Sono previsti i criteri di ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, in favore dei militari della Guardia di finanza. E’ altresì incrementato il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui, nonché è prevista una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza;
È previsto l’affidamento all’Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti;
È prevista la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall’IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta;
È prevista la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro;
È data la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato;
si estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021;
è previsto l’obbligo per il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata;
è introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali;
è previsto un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l’Agenzia delle entrate a procedere all’assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1;
è prevista la revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione;
sono previste condizioni più stringenti in merito alla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa;
è modificata la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. E’ chiarito, altresì, che le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale;
è posticipata di 24 mesi, fino al 31 marzo 2023, la scadenza del termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo;
è ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante;
si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta;
si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell‘ IRAP;
è chiarito che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto;
È introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021
Sono abrogate le seguenti imposte: a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (commi 628-630); l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer;
Sono istituiti i seguenti crediti d’imposta:
credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
è esteso il credito d’imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
è prorogato al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
è prorogato per le annualità 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato;
è istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine, cd. PIR PMI, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti;
è prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017;
sono prorogati al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, è prevista la possibilità per il soggetto risultante dall’operazione straordinaria di trasformare in credito d’imposta una quota di attività;
è istituito un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nel limite di 100.00 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private;
è previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale;
è esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Inoltre, per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021;
è prorogato al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, del credito d’imposta in formazione 4.0;
è istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili;
il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. Si anticipa quindi il termine per esercitare l’opzione della cessione del credito al 30 giugno 2021.
è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia;
è prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3;
è prevista per l’anno 2021 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021 non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro;
Per i cd. lavoratori impatriati e peri soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020, è prevista la possibilità di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato;
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;
È stabilito che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazioni;
È modificata la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) ( vedi settore edilizia);
È costituita una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche;
È elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione Irpef pari al 19%;
È assegnato un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo;
la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d’imposta, presumendosi altrimenti l’esercizio di impresa a fini fiscali;
Sono sospesi fino al 28 febbraio 2021 di versamenti d’imposta, contributi previdenziali e ritenute d’acconto per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
È prorogata al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento e assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto;
Riguardo ai ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, è consentita la riduzione dal 26 al 12,5 per cento della ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale;
È prevista dal 1° gennaio 2021 la detassazione del 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più; attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
È estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
È prevista, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Alle imprese che avviano un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES è concessa la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, anche per i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile;
È prevista l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, per le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, nonché le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
È previsto che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito;
la società Sport e Salute S.p.a. è inserita nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
È prevista la proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento;
È previsto l’aumento dal 40 al 100 per cento dell’anticipo sull’indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR che può essere corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in attesa della predisposizione del piano di riparto, a condizione che ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati
a decorrere dall’anno 2021, è prevista la riduzione a metà dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tali immobili la TARI o l’equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi;
È prevista l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;
È prevista la modifica dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), nel senso di escludere dall’applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni;
in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è precisato che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze;
è prorogata di un anno, per le popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;
È prorogata, per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi del 2012, l’esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici Centro Italia 2016, l’esenzione IMU è prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, sono disapplicati il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva e la riduzione del 15 per cento dei canoni per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la facoltà di rinegoziazione con riferimento ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi;
Sono previsti i criteri di ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, in favore dei militari della Guardia di finanza. E’ altresì incrementato il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui, nonché è prevista una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza;
È previsto l’affidamento all’Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti;
È prevista la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall’IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta;
È prevista la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro;
È data la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato;
si estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021;
è previsto l’obbligo per il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata;
è introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali;
è previsto un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l’Agenzia delle entrate a procedere all’assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1;
è prevista la revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione;
sono previste condizioni più stringenti in merito alla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa;
è modificata la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. E’ chiarito, altresì, che le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale;
è posticipata di 24 mesi, fino al 31 marzo 2023, la scadenza del termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo;
è ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante;
si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta;
si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell‘ IRAP;
è chiarito che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto;
È introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021
Sono abrogate le seguenti imposte: a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (commi 628-630); l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer;
Sono istituiti i seguenti crediti d’imposta:
credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
è esteso il credito d’imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
è prorogato al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
è prorogato per le annualità 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato;
è istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine, cd. PIR PMI, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti;
è prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017;
sono prorogati al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, è prevista la possibilità per il soggetto risultante dall’operazione straordinaria di trasformare in credito d’imposta una quota di attività;
è istituito un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nel limite di 100.00 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private;
è previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale;
è esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Inoltre, per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021;
è prorogato al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, del credito d’imposta in formazione 4.0;
è istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili;
il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. Si anticipa quindi il termine per esercitare l’opzione della cessione del credito al 30 giugno 2021.
è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia;
è prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3;
è prevista per l’anno 2021 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021 non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro;
Per i cd. lavoratori impatriati e peri soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020, è prevista la possibilità di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato;
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;
È stabilito che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazioni;
È modificata la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) ( vedi settore edilizia);
È costituita una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche;
È elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione Irpef pari al 19%;
È assegnato un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo;
la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d’imposta, presumendosi altrimenti l’esercizio di impresa a fini fiscali;
Sono sospesi fino al 28 febbraio 2021 di versamenti d’imposta, contributi previdenziali e ritenute d’acconto per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
È prorogata al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento e assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto;
Riguardo ai ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, è consentita la riduzione dal 26 al 12,5 per cento della ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale;
È prevista dal 1° gennaio 2021 la detassazione del 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più; attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
È estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
È prevista, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Alle imprese che avviano un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES è concessa la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, anche per i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile;
È prevista l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, per le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, nonché le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
È previsto che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito;
la società Sport e Salute S.p.a. è inserita nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
È prevista la proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento;
È previsto l’aumento dal 40 al 100 per cento dell’anticipo sull’indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR che può essere corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in attesa della predisposizione del piano di riparto, a condizione che ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati
a decorrere dall’anno 2021, è prevista la riduzione a metà dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tali immobili la TARI o l’equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi;
È prevista l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;
È prevista la modifica dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), nel senso di escludere dall’applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni;
in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è precisato che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze;
è prorogata di un anno, per le popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;
È prorogata, per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi del 2012, l’esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici Centro Italia 2016, l’esenzione IMU è prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, sono disapplicati il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva e la riduzione del 15 per cento dei canoni per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la facoltà di rinegoziazione con riferimento ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi;
Sono previsti i criteri di ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, in favore dei militari della Guardia di finanza. E’ altresì incrementato il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui, nonché è prevista una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza;
È previsto l’affidamento all’Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti;
È prevista la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall’IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta;
È prevista la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro;
È data la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato;
si estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021;
è previsto l’obbligo per il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata;
è introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali;
è previsto un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l’Agenzia delle entrate a procedere all’assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1;
è prevista la revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione;
sono previste condizioni più stringenti in merito alla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa;
è modificata la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. E’ chiarito, altresì, che le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale;
è posticipata di 24 mesi, fino al 31 marzo 2023, la scadenza del termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo;
è ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante;
si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta;
si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell‘ IRAP;
è chiarito che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto;
È introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021
Sono abrogate le seguenti imposte: a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (commi 628-630); l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer;
Sono istituiti i seguenti crediti d’imposta:
credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
è esteso il credito d’imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
è prorogato al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
è prorogato per le annualità 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato;
è istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine, cd. PIR PMI, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti;
è prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017;
sono prorogati al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, è prevista la possibilità per il soggetto risultante dall’operazione straordinaria di trasformare in credito d’imposta una quota di attività;
è istituito un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nel limite di 100.00 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private;
è previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale;
è esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Inoltre, per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021;
è prorogato al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, del credito d’imposta in formazione 4.0;
è istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili;
il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. Si anticipa quindi il termine per esercitare l’opzione della cessione del credito al 30 giugno 2021.
è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia;
è prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3;
è prevista per l’anno 2021 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021 non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro;
Per i cd. lavoratori impatriati e peri soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020, è prevista la possibilità di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato;
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;
È stabilito che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazioni;
È modificata la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) ( vedi settore edilizia);
È costituita una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche;
È elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione Irpef pari al 19%;
È assegnato un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo;
la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d’imposta, presumendosi altrimenti l’esercizio di impresa a fini fiscali;
Sono sospesi fino al 28 febbraio 2021 di versamenti d’imposta, contributi previdenziali e ritenute d’acconto per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
È prorogata al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento e assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto;
Riguardo ai ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, è consentita la riduzione dal 26 al 12,5 per cento della ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale;
È prevista dal 1° gennaio 2021 la detassazione del 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più; attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
È estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
È prevista, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Alle imprese che avviano un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES è concessa la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, anche per i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile;
È prevista l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, per le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, nonché le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
È previsto che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito;
la società Sport e Salute S.p.a. è inserita nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
È prevista la proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento;
È previsto l’aumento dal 40 al 100 per cento dell’anticipo sull’indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR che può essere corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in attesa della predisposizione del piano di riparto, a condizione che ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati
a decorrere dall’anno 2021, è prevista la riduzione a metà dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tali immobili la TARI o l’equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi;
È prevista l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;
È prevista la modifica dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), nel senso di escludere dall’applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni;
in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è precisato che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze;
è prorogata di un anno, per le popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;
È prorogata, per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi del 2012, l’esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici Centro Italia 2016, l’esenzione IMU è prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, sono disapplicati il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva e la riduzione del 15 per cento dei canoni per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la facoltà di rinegoziazione con riferimento ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi;
Sono previsti i criteri di ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, in favore dei militari della Guardia di finanza. E’ altresì incrementato il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui, nonché è prevista una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza;
È previsto l’affidamento all’Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti;
È prevista la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall’IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta;
È prevista la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro;
È data la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato;
si estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021;
è previsto l’obbligo per il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata;
è introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali;
è previsto un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l’Agenzia delle entrate a procedere all’assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1;
è prevista la revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione;
sono previste condizioni più stringenti in merito alla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa;
è modificata la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. E’ chiarito, altresì, che le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale;
è posticipata di 24 mesi, fino al 31 marzo 2023, la scadenza del termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo;
è ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante;
si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta;
si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell‘ IRAP;
è chiarito che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto;
È introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021
Sono abrogate le seguenti imposte: a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (commi 628-630); l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer;
Sono istituiti i seguenti crediti d’imposta:
credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
è esteso il credito d’imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
è prorogato al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
è prorogato per le annualità 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato;
è istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine, cd. PIR PMI, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti;
è prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017;
sono prorogati al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, è prevista la possibilità per il soggetto risultante dall’operazione straordinaria di trasformare in credito d’imposta una quota di attività;
è istituito un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nel limite di 100.00 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private;
è previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale;
è esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Inoltre, per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021;
è prorogato al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, del credito d’imposta in formazione 4.0;
è istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili;
il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. Si anticipa quindi il termine per esercitare l’opzione della cessione del credito al 30 giugno 2021.
è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia;
è prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3;
è prevista per l’anno 2021 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021 non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro;
Per i cd. lavoratori impatriati e peri soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020, è prevista la possibilità di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato;
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;
È stabilito che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazioni;
È modificata la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) ( vedi settore edilizia);
È costituita una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche;
È elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione Irpef pari al 19%;
È assegnato un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo;
la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d’imposta, presumendosi altrimenti l’esercizio di impresa a fini fiscali;
Sono sospesi fino al 28 febbraio 2021 di versamenti d’imposta, contributi previdenziali e ritenute d’acconto per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
È prorogata al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento e assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto;
Riguardo ai ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, è consentita la riduzione dal 26 al 12,5 per cento della ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale;
È prevista dal 1° gennaio 2021 la detassazione del 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più; attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
È estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
È prevista, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Alle imprese che avviano un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES è concessa la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, anche per i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile;
È prevista l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, per le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, nonché le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
È previsto che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito;
la società Sport e Salute S.p.a. è inserita nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
È prevista la proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento;
È previsto l’aumento dal 40 al 100 per cento dell’anticipo sull’indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR che può essere corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in attesa della predisposizione del piano di riparto, a condizione che ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati
a decorrere dall’anno 2021, è prevista la riduzione a metà dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tali immobili la TARI o l’equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi;
È prevista l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;
È prevista la modifica dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), nel senso di escludere dall’applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni;
in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è precisato che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze;
è prorogata di un anno, per le popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;
È prorogata, per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi del 2012, l’esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici Centro Italia 2016, l’esenzione IMU è prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, sono disapplicati il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva e la riduzione del 15 per cento dei canoni per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la facoltà di rinegoziazione con riferimento ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi;
Sono previsti i criteri di ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, in favore dei militari della Guardia di finanza. E’ altresì incrementato il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui, nonché è prevista una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza;
È previsto l’affidamento all’Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti;
È prevista la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall’IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta;
È prevista la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro;
È data la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato;
si estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021;
è previsto l’obbligo per il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata;
è introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali;
è previsto un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l’Agenzia delle entrate a procedere all’assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1;
è prevista la revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione;
sono previste condizioni più stringenti in merito alla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa;
è modificata la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. E’ chiarito, altresì, che le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale;
è posticipata di 24 mesi, fino al 31 marzo 2023, la scadenza del termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo;
è ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante;
si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta;
si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell‘ IRAP;
è chiarito che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto;
È introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021
Sono abrogate le seguenti imposte: a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (commi 628-630); l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer;
Sono istituiti i seguenti crediti d’imposta:
credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
è esteso il credito d’imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
è prorogato al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
è prorogato per le annualità 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato;
è istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine, cd. PIR PMI, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti;
è prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017;
sono prorogati al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, è prevista la possibilità per il soggetto risultante dall’operazione straordinaria di trasformare in credito d’imposta una quota di attività;
è istituito un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nel limite di 100.00 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private;
è previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale;
è esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Inoltre, per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021;
è prorogato al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, del credito d’imposta in formazione 4.0;
è istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili;
il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. Si anticipa quindi il termine per esercitare l’opzione della cessione del credito al 30 giugno 2021.
è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia;
è prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3;
è prevista per l’anno 2021 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021 non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro;
Per i cd. lavoratori impatriati e peri soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020, è prevista la possibilità di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato;
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;
È stabilito che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazioni;
È modificata la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) ( vedi settore edilizia);
È costituita una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche;
È elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione Irpef pari al 19%;
È assegnato un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo;
la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d’imposta, presumendosi altrimenti l’esercizio di impresa a fini fiscali;
Sono sospesi fino al 28 febbraio 2021 di versamenti d’imposta, contributi previdenziali e ritenute d’acconto per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
È prorogata al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento e assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto;
Riguardo ai ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, è consentita la riduzione dal 26 al 12,5 per cento della ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale;
È prevista dal 1° gennaio 2021 la detassazione del 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più; attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
È estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
È prevista, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Alle imprese che avviano un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES è concessa la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, anche per i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile;
È prevista l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, per le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, nonché le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
È previsto che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito;
la società Sport e Salute S.p.a. è inserita nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
È prevista la proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento;
È previsto l’aumento dal 40 al 100 per cento dell’anticipo sull’indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR che può essere corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in attesa della predisposizione del piano di riparto, a condizione che ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati
a decorrere dall’anno 2021, è prevista la riduzione a metà dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tali immobili la TARI o l’equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi;
È prevista l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;
È prevista la modifica dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), nel senso di escludere dall’applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni;
in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è precisato che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze;
è prorogata di un anno, per le popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;
È prorogata, per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi del 2012, l’esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici Centro Italia 2016, l’esenzione IMU è prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, sono disapplicati il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva e la riduzione del 15 per cento dei canoni per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la facoltà di rinegoziazione con riferimento ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi;
Sono previsti i criteri di ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, in favore dei militari della Guardia di finanza. E’ altresì incrementato il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui, nonché è prevista una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza;
È previsto l’affidamento all’Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti;
È prevista la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall’IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta;
È prevista la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro;
È data la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato;
si estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021;
è previsto l’obbligo per il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata;
è introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali;
è previsto un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l’Agenzia delle entrate a procedere all’assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1;
è prevista la revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione;
sono previste condizioni più stringenti in merito alla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa;
è modificata la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. E’ chiarito, altresì, che le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale;
è posticipata di 24 mesi, fino al 31 marzo 2023, la scadenza del termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo;
è ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante;
si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta;
si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell‘ IRAP;
è chiarito che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto;
È introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021
Sono abrogate le seguenti imposte: a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (commi 628-630); l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer;
Sono istituiti i seguenti crediti d’imposta:
credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
è esteso il credito d’imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
è prorogato al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
è prorogato per le annualità 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato;
è istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine, cd. PIR PMI, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti;
è prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017;
sono prorogati al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, è prevista la possibilità per il soggetto risultante dall’operazione straordinaria di trasformare in credito d’imposta una quota di attività;
è istituito un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nel limite di 100.00 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private;
è previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale;
è esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Inoltre, per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021;
è prorogato al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, del credito d’imposta in formazione 4.0;
è istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili;
il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. Si anticipa quindi il termine per esercitare l’opzione della cessione del credito al 30 giugno 2021.
CONTENIMENTO AUMENTO PREZZI, COMMI 503-512
a) azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi,
con potenza disponibile fino a 16,5 kW e la sostanziale riduzione degli oneri per le restanti
utenze elettriche non domestiche;
b) riduzione dell’Iva al 5% per il gas naturale, per tutte le utenze;
c) annullamento degli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche;
d) potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del
gas naturale in condizione economicamente svantaggiata ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute
COMMA 821 – viene consentito ai titolari di concessioni per uso potabile delle acque, di avanzare richiesta all’Autorità Competente per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei sistemi idrici già sfruttati.
è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia;
è prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3;
è prevista per l’anno 2021 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021 non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro;
Per i cd. lavoratori impatriati e peri soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020, è prevista la possibilità di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato;
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;
È stabilito che la detrazione dall’imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
è inoltre innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione al 50 per cento prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazioni;
È modificata la disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) ( vedi settore edilizia);
È costituita una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, risultanti da fatture elettroniche;
È elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione Irpef pari al 19%;
È assegnato un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo;
la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d’imposta, presumendosi altrimenti l’esercizio di impresa a fini fiscali;
Sono sospesi fino al 28 febbraio 2021 di versamenti d’imposta, contributi previdenziali e ritenute d’acconto per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
È prorogata al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento e assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto;
Riguardo ai ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, è consentita la riduzione dal 26 al 12,5 per cento della ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale;
È prevista dal 1° gennaio 2021 la detassazione del 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più; attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
È estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
È prevista, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Alle imprese che avviano un programma di investimenti di natura incrementale nella ZES è concessa la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, anche per i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile;
È prevista l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, per le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, nonché le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
È previsto che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito;
la società Sport e Salute S.p.a. è inserita nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
È prevista la proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento;
È previsto l’aumento dal 40 al 100 per cento dell’anticipo sull’indennizzo del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR che può essere corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in attesa della predisposizione del piano di riparto, a condizione che ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati
a decorrere dall’anno 2021, è prevista la riduzione a metà dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per tali immobili la TARI o l’equivalente tariffa è applicata nella misura di due terzi;
È prevista l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli;
È prevista la modifica dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), nel senso di escludere dall’applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni;
in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è precisato che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze;
è prorogata di un anno, per le popolazioni residenti nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;
È prorogata, per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi del 2012, l’esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici Centro Italia 2016, l’esenzione IMU è prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, sono disapplicati il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva e la riduzione del 15 per cento dei canoni per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la facoltà di rinegoziazione con riferimento ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi;
Sono previsti i criteri di ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, in favore dei militari della Guardia di finanza. E’ altresì incrementato il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui, nonché è prevista una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza;
È previsto l’affidamento all’Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti;
È prevista la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall’IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta;
È prevista la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro;
È data la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato;
si estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021;
è previsto l’obbligo per il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata;
è introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali;
è previsto un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l’Agenzia delle entrate a procedere all’assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1;
è prevista la revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione;
sono previste condizioni più stringenti in merito alla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa;
è modificata la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. E’ chiarito, altresì, che le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale;
è posticipata di 24 mesi, fino al 31 marzo 2023, la scadenza del termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo;
è ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante;
si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta;
si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell‘ IRAP;
è chiarito che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto;
È introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021
Sono abrogate le seguenti imposte: a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (commi 628-630); l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer;
Sono istituiti i seguenti crediti d’imposta:
credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
è esteso il credito d’imposta del 40 per cento in materia di sostegno del made in Italy (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), nei periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
è prorogato al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo;
è prorogato per le annualità 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato;
è istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine, cd. PIR PMI, ovvero quei piani che per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti;
è prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017;
sono prorogati al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, è prevista la possibilità per il soggetto risultante dall’operazione straordinaria di trasformare in credito d’imposta una quota di attività;
è istituito un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nel limite di 100.00 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private;
è previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale;
è esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Inoltre, per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021;
è prorogato al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, del credito d’imposta in formazione 4.0;
è istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili;
il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. Si anticipa quindi il termine per esercitare l’opzione della cessione del credito al 30 giugno 2021.
Incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR (FOE) di € 65 mln annui, nonché, per il solo 2021, di ulteriori € 25 mln, destinando quest’ultimo incremento all’assunzione di ricercatori.
autorizzata la specifica spesa di € 500.000 per il 2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per l’implementazione del progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano;
è incrementato di € 1 mln per il 2021, € 2 mln per il 2022 ed € 3 mln a decorrere dal 2023 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’insediamento nel Mezzogiorno di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose e per l’incremento, attraverso l’analisi e lo studio della lingua ebraica, della ricerca digitale multilingue per Fondi per la ricerca ed il dialogo interculturale;
è istituito il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di € 200 mln per gli anni 2021 e 2022 ed € 50 mln per il 2023
è istituito il Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di € 100 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 250 mln per il 2023, € 200 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed € 150 mln per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035
è istituito il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di € 10 mln a decorrere dal 2021, e si consente allo stesso MUR di avvalersi di Invitalia per il supporto nell’analisi, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi nel settore della ricerca;
sono modificate le modalità di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), svincolandone l’erogazione dal FOE. Si prevede dunque, a decorrere dal 2021, l’assegnazione annuale di un contributo di € 23 mln
è istituito nell’Anagrafe nazionale delle ricerche (di cui all’art. 63 del DPR 382/1980) di una sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca“, alla quale potranno iscriversi gli enti, le istituzioni e gli organismi privati ed altri soggetti di diritto privato senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, ad eccezione di università, enti universitari ed enti del Terzo settore;
è istituito il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, con una dotazione di € 8 mln a decorrere dal 2021. Il Ministero dell’università e della ricerca stabilisce le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse, mediante una procedura selettiva annuale riservata ai soggetti iscritti nella summenzionata sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche;
è istitutivo un Fondo con una dotazione di € 2 mln per il 2021 per un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa. All’attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del terzo settore.
è incrementato di 5 milioni per l’anno 2021 del Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per realizzare processi di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0;
estensione del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico. Il contributo viene esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell’ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti). Il contributo ha effetto dal 2021 entro un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro;
è istituito presso il MIBACT un Fondo per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Il Fondo è finalizzato a consentire, ai cittadini italiani residenti all’estero, che attestino la loro iscrizione all’AIRE, l’ingresso gratuito della rete dei musei delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica;
è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo per la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico, con una dotazione di 4 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato agli interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di illuminazione, di sicurezza e multimediali dei complessi carsici a vocazione turistica;
è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Fondo è ripartito tra le regioni ed è vincolato all’organizzazione di corsi di formazione esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo;
a tutela della concorrenza e dei consumatori, si prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d’imposta relativo al 2021, sia riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale;
dotazione di 100 milioni per l’anno 2021 del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti;
è prevista la riforma della disciplina della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, che viene ora istituita presso il MIBACT. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute
INTERMODALITà E LOGISTICA – Con riferimento al supporto della logistica e dell’intermodalità vengono rifinanziati il cosiddetto marebonus e il cosiddetto ferrobonus. Con riferimento al marebonus sono attribuite risorse per ulteriori 25 milioni di euro per l’anno 2021, 19,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (per un totale di 130,5 milioni di euro). Con riferimento al ferrobonus si prevedono ulteriori 25 milioni di euro per l’anno 2021, 19 milioni di euro per l’anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (per un totale di 132 milioni di euro). Tali risorse si aggiungono alle risorse già previste per il 2021 dalla legge di bilancio 2020, che aveva assegnato 30 milioni di euro al marebonus e 20 milioni di euro al ferrobonus;
è autorizzata la spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonchè gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all’attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all’emergenza COVID-19;
TRASPORTO FERROVIARIO – è esteso fino al 30 aprile 2021, con l’attribuzione di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 (per un totale di 420 milioni di euro), l’indennizzo per i servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza COVID-19. È altresì prevista l’estensione fino al 30 aprile 2021 della riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, attribuendo a tale scopo risorse ulteriori a Rete ferroviaria italiana (pari a 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, per un totale di 150 milioni di euro);
sono trasferite alle regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia le funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi. Le Regioni interessate potranno procedere all’affidamento dei relativi servizi entro il 31 dicembre 2021. Sono conseguentemente attribuite alle due regioni le relative risorse finanziarie necessarie;
stanziamento per realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, di 3 milioni di euro per il 2021, +10 milioni di euro per il 2022 e +14 milioni di euro per il 2023;
rifinanziato per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 del Fondo comune per il rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa;
TRASPORTO AEREO – è prorogato fino al 31 dicembre 2022 il contributo previsto dall’articolo 1, comma 124, della legge di bilancio 2020, riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, con uno stanziamento di 25 milioni di euro per l’anno 2021 e di 25 milioni di euro per l’anno 2022, innalzando inoltre da ventimila a venticinquemila euro la soglia di reddito lordo annuo per i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e dei migranti per ragioni sanitarie che sono tra i soggetti beneficiari della misura
è prevista l’estensione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale delle prestazioni integrative dell’indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni, nonché l’istituzione di un Fondo con dotazione do 500 milioni di euro, volto a compensare i minori ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nella misura del 100%
SISTEMA PORTUALE – riguardo al settore marittimo e portuale sono rifinanziate, con ulteriori 68 milioni di euro per l’anno 2021, le misure volte a compensare i mancati introiti delle Autorità di sistema portuale e di alcune imprese di navigazione marittima in ragione dell’emergenza Covid; sono sospesi, per le imprese croceristiche iscritte al registro internazionale, i limiti per lo svolgimento di attività di cabotaggio marittimo; è prorogata l’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per alcune imprese non iscritte al citato registro che svolgono attività di cabotaggio e attività di servizio per le piattaforme petrolifere, incrementando (di ulteriori 28 milioni di euro, che si aggiungono ai 7 già previsti) le risorse ad essa destinate; è rifinanziato, con 20 milioni di euro per il 2021, il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati per le navi iscritte nel registro nazionale; è istituito un nuovo Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari per i soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, dei concessionari di aree e banchine portuali, e dei titolari di concessioni demaniali marittime, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione di modalità e criteri di attribuzione e subordinandone l’efficacia all’autorizzazione dell’Unione europea. E’ inoltre istituito un Fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti fino a un massimo del cinquanta per cento e parzialmente destinato alla rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi, galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare in alcune specifiche aree portuali;
Sono finanziati per complessivi 14 milioni di euro, ripartiti negli anni 2021-2023, interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria;
è istituto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo di 5 milioni di euro volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall’epidemia di Covid-19 (commi 734-735).
ZES – È prevista la riduzione dell’imposta del 50 per cento, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES. Le imprese beneficiarie, pena decadenza, devono mantenere la loro attività nell’area ZES e conservare i posti di lavoro creati per almeno dieci anni nell’ambito dell’attività avviata nella ZES. Il credito d’imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
rifinanziamento di 7,5 milioni di € per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sul cap. 7255 per il potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina.
MOBILITà SOSTENIBILE – è previsto un contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, per gli anni dal 2021 al 2026, nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026;
Sono incrementate le risorse del “buono mobilità” per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica con stanziamento di 100 milioni di euro per il 2021,
Sono introdotte disposizioni di modifica di alcuni aspetti della disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, volte a favorire la realizzazione degli interventi e l’utilizzo delle risorse stanziate: viene stabilito che il MIT finanzi l’acquisto e l’installazione degli impianti da parte delle regioni, eliminando però la previsione di una quota massima del 50% di tale cofinanziamento; si prevede poi l’adozione di un decreto ministeriale per definire le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica elettrica da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico (comma 726).
è prevista per il 2021la modifica dell’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. “ecotassa”), eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti. Le modalità di calcolo delle emissioni del ciclo di omologazione NEDC si applicheranno fino al 30 giugno 2021;
rifinanziamento per il 2021 del contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, con l’innalzamento fino a 135 g/KM della soglia di emissioni entro la quale è possibile accedere all’incentivo;
è introdotto un nuovo contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali pari a 420 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse sono assegnate a tre diversi interventi: a) 120 milioni di euro per i contributi aggiuntivi all’acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (fascia da 0 a 60 gr/KM Co2); b) 250 milioni per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km Co2; c) 50 milioni per i contributi all’acquisto veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici. E’ altresì previsto un ulteriore incentivo, non cumulabile con altre tipologie di incentivi, consistente in un contributo pari al 40% del prezzo, attribuito alle persone fisiche, con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA. Il termine per l’acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2020 nel limite delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020
è previsto l’obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata (ossia quelli in grado di assicurare una ricarica veloce) garantendo che le infrastrutture messe a disposizione assicurino ai fruitori tempi d’attesa per il servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna e disciplinando modalità e termini entro i quali dovrà essere conseguito il risultato sopra descritto (comma 697).
è previsto un credito d’imposta nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2021
è rifinanziato con risorse pari a4 mln € per il 2021 e di 1 mln per il 2022 il fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche;
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – è prevista l’istituzione di un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021 per consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e un ulteriore fondo diretto a finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Le regioni e i comuni possono ricorrere, mediante apposite convenzioni, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC per offrire i servizi aggiuntivi. Le eventuali risorse residuali del Fondo possono essere utilizzate nell’anno 2021 per compensare le riduzioni dei ricavi per le società di trasporto pubblico locale in ragione dell’emergenza Covid;
fino alla conclusione dell’emergenza causata dall’epidemia di Covid-19 possono essere conferite agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale (soggetti indicati all’articolo 12-bis, commi 1-3 del Codice della strada) funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia di Covid -19;
è istituito un Fondo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021, per erogare di contributi ai comuni che con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, provvedono a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza
è prevista una ulteriore dotazione, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, per il fondo a favore delle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, finanziaria, al fine di compensare in parte i danni subiti dagli esercenti i servizi di trasporto in questione nell’arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. E’ prevista una ulteriore dotazione, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, destinati al ristoro delle rate di finanziamento dei canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2020 e relativi agli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, per le medesime imprese che svolgono servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
è aumentata da 30 a 50 milioni di euro la quota da riservare alle imprese che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente con riferimento alle risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 1, coma 113, della legge di bilancio 2020 destinate dal citato decreto-legge 104 del 2020 alle imprese di autotrasporto esercenti l’attività di trasporto di passeggeri su strada e non Trasporto pubblico locale e trasporto stradale soggette ad obbligo di sevizio pubblico che aveva altresì riservato 30 milioni di euro alle attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 finalizzata al miglioramento della gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia;
E’ estesa alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5, nei limiti del 15 per cento delle dotazioni, la destinazione del Fondo gli interventi finanziabili dal Fondo per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015;
è previsto il rifinanziamento del Fondo per l’acquisto o noleggio di mezzi di trasporto pubblico locale, sul cap. 7248 per 2 milioni di euro per il 2021 e 2022 (e 4 milioni di euro nel 2023), nonché il rifinanziamento per 10 milioni di euro per il 2021 (e di 7 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023) relativo agli interventi per le metropolitane, un rifinanziamento di 3 milioni di euro per il 2022 e per il 2023 sul cap. 7418 per le nuove linee metropolitane di Milano M4 ed M5.
CODICE DELLA STRADA – è stata prevista la facoltà, dietro il pagamento di un contributo, con riferimento ai veicoli storici di richiedere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante (modifica dell’articolo 94, comma 4, del Codice della strada); il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche che, nel caso di competizioni (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) che interessano più regioni, è rilasciata dalla regione di partenza della manifestazione, mentre le altre regioni interessate devono rilasciare il nulla osta entro 20 giorni dalla data di svolgimento della gara (modifica all’articolo 9, comma 1, del Codice della strada); i velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h (modifica all’articolo 50, comma 1, del Codice della strada);
è previsto l’aumento di 9,95 euro della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi, istituendo a titolo di misura compensativa per i tre anni successivi all’entrata in vigore del citato decreto ministeriale, un buono denominato “veicoli sicuri” di importo pari all’aumento sopra indicato da assegnare ai proprietari di veicoli a motore che sottopongono a revisione un proprio veicolo nel medesimo periodo temporale. Il buono è conseguibile per una sola volta e per un solo veicolo a motore. A tale scopo è previsto un finanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
In materia di credito di imposta è rifinanziato il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, nel limite di € 50 mln annui; il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nel limite di € 15 mln annui; il credito d’imposta per le testate edite in formato digitale, nel limite di € 10 mln annui;
è istituito un bonus, per un importo massimo di € 100, finalizzato all’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite complessivo di € 25 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a beneficio di nuclei familiari meno abbienti. Il bonus è aggiuntivo rispetto al voucher per l’acquisizione di servizi di connessione ultraveloci;
è previsto un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla televisione, in particolare disponendo la destinazione della quota fissa di € 110 mln annui al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e della restante quota alla RAI-Radiotelevisione italiana SPA ( pari a 85 miliardi annui);
è estesa ai lavoratori dipendenti iscritti all’INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) l’applicazione degli incentivi diretti alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione previsti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici;
è previsto l’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione – ROC per i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online che offrono servizi in Italia;
è previsto il c.d. bonus Tv, a cui sono assegnati 100 milioni di euro per il 2021 per l’acquisto di nuovi apparecchi di ricezione televisiva ma anche allo smaltimento di apparecchiature obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T;
è istituito nello stato di previsione del MEF un Fondo, con una dotazione di € 50 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato al riconoscimento di un esonero, anche parziale, dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Dall’ambito di applicazione sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
sono sospesi i termini di vari versamenti per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento al momento dell’intervento del DPCM 24 ottobre 2020;
sono assegnati € 25 mln per il 2021 ( che verranno trasferiti all’Università di Tor Vergata) per la definizione del contenzioso connesso alla mancata realizzazione del complesso sportivo “Città dello Sport“. Con atto da stipulare entro il 31 marzo 2021, la proprietà dell’area e delle opere realizzate passerà allo Stato. Per la manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell’area sono inoltre assegnati all’Agenzia del demanio € 3 mln annui dal 2021 al 2023;
è istituito nello stato di previsione del MEF un Fondo per potenziare l’attività sportiva di base, con una dotazione di € 50 mln per il 2021;
sono attributi alla Federazione italiana nuoto € 4 mln per il 2021, per supportare le attività organizzative relative ai campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022. Le risorse devono essere utilizzate anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione di atleti paralimpici;
sono destinate al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026 € 1,5 mln annui per ciascun anno del triennio 2021-2023, al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi;
la società Sport e Salute S.p.a. è inserita tra i soggetti autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
È autorizzata la spesa di € 45 mln per il 2021, € 50 mln per il 2022 ed € 50 mln per il 2023, per le opere legate alle Olimpiadi 2026. Sono altresì previste disposizioni volte ad accelerare le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano;
si stabilizza, a decorrere dal 2021, il contributo annuo di € 500.000 attribuito per il 2020 alle attività del “progetto Filippide” al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport;
È istituito un Fondo, dotazione di € 0,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, per l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni, da destinare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il riparto delle risorse sarà definito con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Per quanto riguardale autorizzazioni, è previsto che nel caso di competizioni (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) che interessano più regioni, l’autorizzazione sia rilasciata dalla regione in cui è prevista la partenza della manifestazione, mentre le altre regioni interessate devono rilasciare il nulla osta entro 20 giorni dalla data di svolgimento della gara;
è istituito un Fondo per la realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali ai fini degli adempimenti necessari per la richiesta di referendum ai sensi dell’art. 8 della L. 352/1970 (commi 341-344). La dotazione del fondo è di 100.000 euro all’anno a decorrere del 2021. Il termine per l’entrata in funzione della piattaforma, a cui provvede la Presidenza del Consiglio, è fissata al massimo al 31 dicembre 2021. Il comma 344 prevede inoltre che a partire dal 1° gennaio 2022 per le richieste di referendum la raccolta, tramite la piattaforma, delle sottoscrizioni e dei dati (di cui al secondo comma dell’art. 8 della L. 352/1970, ossia nome, cognome luogo e data di nascita del sottoscrittore e comune di iscrizione nelle liste elettorali) possa avvenire in forma digitale ovvero con le modalità previste dal codice per l’amministrazione digitale (CAD).
è prevista la corresponsione ai gestori del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021. La disposizione è volta ad assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID);
è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021per la concessione alle famiglie a basso reddito, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità. Per la concessione del telefono sono stabilite le seguenti condizioni: un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui; non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile; dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID). Le modalità di accesso al beneficio sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
è autorizzata per l’anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell’Italia alla Conferenza sul futuro dell’Europa ed è aumentata, ad 8,7 milioni di euro, l’autorizzazione di spesa, già introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, per l’esecuzione degli adempimenti connessi con la partecipazione italiana all’Expo Dubai, posticipata a luglio-agosto 2021;
al fine di assicurare l’adempimento di una serie di impegni assunti dall’Italia in ambito multilaterale, vengono rideterminati i seguenti contributi versati dall’Italia alle seguenti organizzazioni internazionali: a. il contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO) è rideterminato in euro 25,5 milioni annui; b. il contributo al Consiglio d’Europa (CdE) è incrementato di euro 2,2 milioni annui, a decorrere dal 2021; c. il contributo al Fondo europeo per la gioventù è incrementato di 182.00 euro annui, a decorrere dall’anno prossimo; d. il contributo alla European Peace Facility, è determinato in euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 a decorrere dall’anno 2024. E’ altresì autorizzata una spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per l’attuazione del Piano d’azione in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza nonché per la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti;
è incrementato di 9 milioni di euro il finanziamento per il 2021 all’AICS (Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo) al fine di assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l’aiuto pubblico allo sviluppo;
è elevato il a 3.000 unità il limite del contingente complessivo del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all’estero. Sono altresì incrementate le facoltà assunzionali per la carriera diplomatica e per il personale appartenente alle aree funzionali. In tema d’impiego di presso la rete diplomaticoconsolare, sono previsti interventi di potenziamento dell’apporto di competenze specialistiche all’attività della rete diplomatico-consolare ( personale estraneo al MAECI);
In relazione alla rappresentanza delle comunità italiana all’estero viene autorizzata una spesa di 9 milioni di euro per il 2021 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo Futuro dell’Europa Expo Dubai dei comitati degli italiani all’estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all’estero nonché per l’introduzione, in via sperimentale, di modalità di espressione del voto digitale per lo svolgimento delle votazioni;
sono stanziati 2,16 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, per interventi finalizzati alla promozione della lingua e della cultura italiana all’estero.
è previsto, ai fini del potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, della dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri e della dotazione del correlato Fondo per la promozione integrata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri;
è previsto un Piano assunzioni straordinario delle Forze di polizia con un contingente di 4.535 unità, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri. Per la copertura degli oneri delle assunzioni è istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze e un Fondo presso il Ministero dell’interno per le spese alle stesse connesse, incluse mense e buoni pasto.
È autorizzata l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco (commi 877-879);
È istituito un Fondo, con una dotazione annua di 50 milioni di euro, volto alla retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell’ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia Indennità di comando al personale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all’emergenza sanitaria COVID;
Si autorizza il Ministero dell’interno Inoltre, per il 2021, ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione;
È previsto l’incremento di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell’interno;
è autorizzata la somma di 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali; 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia; 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco; 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
è incrementato di 10 milioni di euro dal 2021 il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell’amministrazione civile dell’Interno, al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell’immigrazione;
È autorizzato lo stanziamento di 1.200.000 euro a decorrere dal 2021 in favore del Fondo retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’Area Funzioni Centrali in servizio presso il Ministero dell’interno;
Al fine di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, è previsto che le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia siano incrementate, a decorrere dall’anno 2021, di una somma pari a 9.000.000 di euro;
È previsto poi in favore dei direttori territoriali della Ragioneria generale operanti nei capoluoghi di regione inclusi Trento e Bolzano un incremento del 20 per cento della retribuzione di posizione per la parte variabile. E’ disposto che il relativo Fondo di posizione e di risultato dei dirigenti è, anche a tal fine, aumentato di 1.100.000 di euro dal 2021;
E’ istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall’anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale. E’ previsto, inoltre, che per l’anno 2021 non siano computate ai fini delle limitazioni di spesa previste dal DL 78/2010 le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all’anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni fermo restando l’equilibrio di bilancio;
è istituito un fondo per la funzionalità del Ministero dell’interno, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021, per il potenziamento di dotazioni e mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni amministrative;
È prevista l’istituzione del Centro di formazione territoriale di L’Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Il Centro ha la funzione di concorrere all’attuazione delle politiche di formazione dei Vigili del Fuoco anche per consentire l’acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all’attività operativa nell’ambito del corso di formazione iniziale del personale;
È previsto che il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori;
è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni per l’anno 2021, destinato ad erogare contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori;
CONTATTACI PER RICEVERE INFORMAZIONI PIÙ PRECISE SUI SETTORI DI TUO INTERESSE
PER UN’INFORMAZIONE LIBERA, INDIPENDENTE E COMPETENTE.