E’ stata prevista la proroga della misura fino al 30 giugno 2022. Inoltre la norma stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si definisce l’unità immobiliare funzionalmente
indipendente e viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle
detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di
copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi
raggiungano una classe energetica in fascia A.
La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati
alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e anche nel caso siano effettuati in favore
di persone aventi più di 65 anni.
Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire
dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino
al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro
quote annuali di pari importo).
E’ aumentato del 50 per cento il limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali
per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso
a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato
lo stato d’emergenza e si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza) gli incentivi per gli
interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici.
Il nuovo comma 8 dell’articolo 119, introdotto dalla disposizione, prevede che per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella
misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo
e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto
dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
– 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno;
– 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di
otto colonnine;
– 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore
ad otto colonnine.
La norma precisa inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del
30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo,
la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli
interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti
da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Vengono chiarite le modalità per le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per
oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti
che rilasciano attestazioni e asseverazioni.
La norma precisa inoltre che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto
in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022
le spese per gli interventi elencati all’articolo 119.
Inoltre, per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli
accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di
cui all’articolo 119 è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per
la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del
potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i comuni possono utilizzare
anche in forma associata.
Sempre per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, è costituito un fondo di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli Istituti autonomi case popolari (IACP).